Madri lavoratrici, la circolare INPS con chiarimenti sull’applicazione dell’esonero contributivo

L’INPS ha pubblicato la circolare che attua una norma dellalegge di bilancio 2022 relativa all’esonero contributivo per le madri lavoratrici dipendenti del settore privato che rientrano dal congedo di maternità obbligatorio: la disposizione prevede per un anno (12 mensilità) il 50% di esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali, lasciando invariate le aliquote pensionistiche.

La misura è rivolta “a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, compreso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente” si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a scopo di somministrazione.

L’Istituto mette in chiaro alcuni aspetti pratici: l’esonero contributivo spetta alle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità e, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo stesso. Sebbene la previsione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, nel caso in cui la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. La misura spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum e, affinché se ne possa usufruire, trattandosi di una misura sperimentale per il solo 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Per richiedere l’applicazione dell’esonero per conto della lavoratrice interessata, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

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