Fondo nuove competenze, al via la seconda edizione dell’incentivo per la formazione dei lavoratori: domande dal 13 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal) l’Avviso con le modalità di accesso alla seconda edizione del Fondo nuove competenze, il programma del ministero del Lavoro finalizzato ad accrescere la formazione dei lavoratori in campo digitale e green. Si tratta di una seconda edizione del Fondo, che è stato rifinanziato con un miliardo di euro – a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU – lo scorso settembre.

Le domande dovranno essere inviate tramite l’accesso con SPID, CIE o CNS alla piattaforma informatica dedicata MyANPAL a partire dalle 11 del 13 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023. Sarà l’Anpal a valutare la completezza e correttezza delle richieste, e alle Regioni e Province Autonome interessate sarà richiesto di esprimere un parere ai fini dell’approvazione del progetto formativo. Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 milioni di euro, ed è previsto che i datori di lavoro possano chiedere un’anticipazione nel limite del 40% della somma concessa, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa della durata di 24 mesi e di importo pari all’anticipo. Il saldo potrà essere richiesto, da parte dei lavoratori tramite la piattaforma informatica, al completamento delle attività di sviluppo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.

Le misura è rivolta a tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto fra il 3 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori sotto il profilo delle competenze digitali di base e specialistiche abilità identificate dalla Commissione europea quali utili alla transizione ecologica nell’ambito della classificazione European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO). In particolare, il FNC prevede un rimborso del costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, nelle seguenti modalità: la retribuzione oraria è finanziata dal Fondo per un ammontare pari al 60 per cento del totale; gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per intero; la quota di retribuzione oraria è rimborsata per l’intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro. Le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di Anpal, dovranno concludersi, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.

Nell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro dovranno essere indicati il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento, il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, o ancora i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Il progetto dovrà dare inoltre dare evidenza da un lato delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, dall’altro delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base delle valutazioni in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi.

Possono essere individuati come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, o altri soggetti anche privati, che svolgano attività di formazione, comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per gli Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i Centri di ricerca accreditati dal ministero dell’Istruzione. Al contrario, il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non potrà essere soggetto erogatore della formazione. Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un’attestazione dal soggetto erogatore della formazione o, in alternativa, dall’ente nazionale o regionale con cui è stata realizzata.

Condividi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Stampa