Il decreto “Sostegni-bis” riconosce nuovi contributi e indennità per aziende, agenti di commercio e incaricati alla vendita colpiti dall’emergenza Covid-19
Con il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. decreto “Sostegni-bis”, vengono riconosciuti nuovi contributi a fondo perduto e indennità agli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo 1 riconosce un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario; in tali categorie rientrano naturalmente anche le aziende di vendita a domicilio e gli agenti di commercio che svolgono l’attività di vendita domicilio.
Il contributo è suddiviso in quattro tipologie:
- contributo automatico a favore dei soggetti che hanno presentato l’istanza e ottenuto il contributo disciplinato dall’art. 1 del decreto Sostegni-1 (DL n. 41/2021);
- contributo alternativo al precedente per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e in presenza di un calo di almeno il 30% del fatturato e dei corrispettivi medi mensili del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto a quelli del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Il contributo è determinato in misura percentuale sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, con percentuali calanti al crescere dei ricavi;
- per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del decreto Sostegni-1 l’ammontare del contributo precedente è determinato in misura percentuale sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, con percentuali calanti al crescere dei ricavi maggiorate rispetto al contributo di cui al punto 2;
- contributo calcolato sul peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al 2020 rispetto a quello del 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che verrà definita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’importo dei contributi non può essere superiore a 150.000 euro e verranno erogati dall’Agenzia delle entrate con accredito diretto in C/C bancario o postale. In alternativa, i contributi possono essere riconosciuti sotto forma di credito d’imposta.
Il comma 3 dell’articolo 42 riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro a quattro categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro tra cui, alla lettera d), gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata Inps alla data del 26 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è subordinata alle seguenti condizioni:
- non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, ad esclusione di quello di lavoro intermittente;
- non essere titolari di pensione.
L’indennità verrà erogata dall’INPS previa domanda da presentare entro il 31 luglio 2021; l’Istituto dovrà emanare le relative istruzioni operative.