Contributo per agenti di commercio e indennità per incaricati alla vendita

Il decreto “Ristori quater” riconosce nuovi contributi per le categorie di lavoratori danneggiate dall’emergenza COVID-19

Il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, c.d. decreto “Ristori quater”, introduce due importanti misure di sostegno per il settore della vendita diretta a domicilio rivolte agli agenti di commercio e agli incaricati alla vendita.
L’articolo 6 estende l’applicazione del contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 1 del Decreto Ristori anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 del decreto in oggetto, in cui sono elencati i codici Ateco riconducibili all’attività di agente e rappresentante di commercio. Tra le attività ricomprese nell’Allegato 1, rientrano in particolare i ì codici Ateco che vengono abitualmente utilizzati dagli agenti che effettuano l’attività di vendita a domicilio.
Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 1 al decreto, pari al 100% per tutti i codici Ateco ivi previsti.
Il comma 3 dell’articolo 9 riconosce un’ulteriore indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro a quattro specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro tra cui, alla lettera d), gli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata Inps alla data del 30 novembre 2020 (in luogo del 29 ottobre 2020 previsto dal “Decreto Ristori”) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è subordinata alle seguenti condizioni:

  • non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente;
  • non essere titolari di pensione.

L’indennità verrà erogata dall’Inps previa domanda da presentare entro il 15 dicembre 2020.
Tale nuova indennità si aggiunge alle medesime indennità di 1.000 euro introdotte dal “Decreto Agosto” e dal “Decreto Ristori”. Quindi agli incaricati con partita Iva iscritti alla Gestione separata Inps, finora sono stati concessi in totale 4.800 euro (sommando anche il bonus di 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020).
L’inclusione degli agenti di commercio tra i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto e degli incaricati alla vendita tra i destinatari dell’indennità di 1.000 euro è stata possibile anche grazie all’intensa attività svolta da Univendita presso il Governo, i ministeri competenti e le commissioni parlamentari.

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