Contributo a fondo perduto anche per le aziende di vendita a domicilio

Il decreto “Ristori bis” riconosce la misura di sostegno per gli operatori economici danneggiati a causa del COVID-19

Il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, c.d. decreto “Ristori Bis” introduce ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, introdotte con i DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tra le misure introdotte dal nuovo decreto, si segnala il contributo a fondo perduto istituito dall’articolo 2. In particolare, l’indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (area rossa).
Tra le attività ricomprese nell’Allegato 2, rientra il codice Ateco 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta), codice normalmente utilizzato dalle aziende di vendita a domicilio.
Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2 al decreto, pari al 200% per tutti i codici Ateco ivi previsti.

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