Decreto “Sostegni”: nuovi aiuti per aziende, agenti di commercio e incaricati alla vendita

Il decreto “Sostegni” riconosce contributi e indennità per gli operatori economici colpiti dall’emergenza Covid-19

Con il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, c.d. decreto “Sostegni”, vengono riconosciuti ulteriori contributi a fondo perduto e indennità agli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario; in tali categorie rientrano naturalmente anche le aziende di vendita a domicilio e gli agenti di commercio.
Il contributo è concesso ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e in presenza di un calo di almeno il 30% del fatturato e dei corrispettivi medi mensili dell’anno 2020 rispetto a quelli del 2019. Il contributo è determinato in misura percentuale sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 rispetto al 2019 con percentuali calanti al crescere dei ricavi.
L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono presentare, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica, che verrà definita con un provvedimento del direttore dell’Agenzia.
Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle entrate con accredito diretto in C/C bancario o postale. In alternativa, il contributo può essere riconosciuto sotto forma di credito d’imposta.
Il comma 3 dell’articolo 10 riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro a quattro categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro tra cui, alla lettera d), gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata Inps alla data del 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è subordinata alle seguenti condizioni:

  • non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, ad esclusione di quello di lavoro intermittente;
  • non essere titolari di pensione.

L’indennità verrà erogata dall’INPS previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2021; l’istituto dovrà emanare le relative istruzioni operative.

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